STATUTO FONDAZIONE "CENTRO ITALIANO DI RICERCHE NEUROLOGICHE APPLICATE ENTE FILANTROPICO ETS" (C.I.R.N.A EF ETS)
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA
ART. 1
E' costituita una Fondazione sotto la denominazione "CENTRO ITALIANO DI RICERCHE NEUROLOGICHE APPLICATE ENTE FILANTROPICO ETS" ( C.I.R.N.A EF ETS) con sede in Pavia, Piazza Castello n. 19.II trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali la Fondazione e iscritta.
La Fondazione, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, si impegna a utilizzare le locuzioni "ente filantropico" ed " ente del terzo settore" o in alternativa gli acronimi ''EF" " ETS" e si impegna altresì a uniformare l'organizzazione a principi di democrazia interna.
La Fondazione ha durata indeterminata.
SCOPO E ATTIVITÀ CONNESSE
ART. 2
La Fondazione persegue, senza scope di lucro, finalita civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art 5 DLGS 117/2017:
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esclusivo la Fondazione intende svolgere attività in materia di:
- Ricerca scientifica, clinica osservazionale e traslazionale nel campo delle Neuroscienze, in particolare nel settore delle Cefalee, del Dolore Cronico, delle Malattie extrapiramidali, della Malattia di Alzheimer e di altre patologie neurologiche disabilitanti di interesse sociale;
- Reti assistenziali cliniche e territoriali operanti a favore di pazienti con disabilita neurologiche, condizioni di disagio psicologico ed emarginazione sociale;
- Formazione professionale, perfezionamento post-laurea ed aggiornamento mediante didattica frontale e a distanza (e-learning) rivolta in particolare a personale operante in campo medico e socio-sanitario;
- lnformazione tramite periodici, newsletter ed altri strumenti di comunicazione telematica indirizzata in particolare a pazienti, loro famigliari, Medici di Medicina Generale, Specialisti in Neurologia e disciplini affini, Operatori del campo sanitario, farmaceutico e para-farmaceutico;
- Sostegno ad Associazioni e Gruppi pazienti con patologie disabilitanti di interesse neurologico, mediante supporto all'organizzazione dei gruppi stessi ed indirizzo nella definizione ed utilizzazione di percorsi qualificati di tipo diagnostico, terapeutico e riabilitativo;
La Fondazione, inoltre, può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.LGS. 117/2017:
- stipulare ogni opportune atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietà sia, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- istituire e gestire, direttamente o indirettamente, strutture assistenziali ospedaliere ed extraospedaliere, quali Cliniche, Case di Cura, Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), Presidi Sanitari di tipo diagnostico, curativo e riabilitativo;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche o private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quello della Fondazione medesima; la Fondazione potrà ove ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzi detti;
- promuovere e are manifestazioni, convegni, incontri, simposi e scambi culturali anche internazionali, in ambito scientifico, medico, paramedico e tecnico, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e ii pubblico, ivi compresi i pazienti cefalalgici e i loro familiari;
- svolgere attività di comunicazione e informazione multimediale, mediante un sito web istituzionale, manuali/quaderni monotematici e pubblicazioni periodiche;
- erogare contributi ad altri ETS o ad enti pubblici che operino nell'ambito della ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- raccogliere, a norma dell'art 7 de! codice de! o settore, fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi di natura non corrispettiva; tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.
La Fondazione CIR.NA, altresì, al fine dello svolgimento delle attività culturali di cui sopra, si potrà avvalere dei Gruppi di Studio di Neuroteoretica, Alleanza Cefalalgici, Neolatino delle Cefalee e Confinia Cefalalgica e Neurologica, nonchè di altri Gruppi di studio appositamente individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione.
PATRIMONIO
ART. 3
Il patrimonio della Fondazione, originariamente consistente, come indicato nell'atto costitutivo, della somma di Euro 160.101,64 di cui: Euro 128.597,77 conferiti a titolo di liberalità dai fondatori, Euro 31.503,87 donati alla Fondazione dai benefattori; questi fondi sono stati in seguito investiti, a scopo cautelativo, nell'acquisto di una proprietà immobiliare.
Fanno inoltre parte del patrimonio della Fondazione:
- tutti i beni mobili ed immobili, titoli e quanto altro perverrà alla Fondazione a titolo di mera elargizione o contributo da privati, sempre che espressamente destinati ad incrementare ii patrimonio della Fondazione per il raggiungimento degli scopi previsti dai fondatori;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- economie di amministrazione
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
ART. 4
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
Sono vietate, inoltre, le seguenti operazioni:
- l'effettuazione di cessione di beni e prestazioni di servizi a fondatori, componenti gli organi amministrativi e di controllo, soggetti a qualsiasi titolo operanti in seno alla Fondazione o alle dipendenze di questa, soggetti che effettuano erogazioni i a favore della Fondazione, nonché ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grade di questi, a condizioni di favore in ragione delle predette qualità;
- l'acquisizione di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro normale valore di mercato;
- la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto, dal P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal Decreto Legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla Legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente di Collegio Sindacale di società per azioni;
- la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi di lavoro;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle Banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi superiori di quattro punti al tasso ufficiale di sconto in dipendenza di prestiti di ogni genere.
ALBO DEI BENEFATTORI
ART. 5
Presso la Fondazione e istituito l'Albo dei Benefattori, nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tutti coloro che abbiano apportato, anche in veste di Enti ed Istituzioni, un contributo significativo, economico, scientifico e d'immagine, al consolidamento della Fondazione.
I membri iscritti all'Albo dei Benefattori verranno sottoposti a revisione periodica, da parte del Consiglio di Amministrazione, al fine di valutare la costante presenza dei requisiti necessari per far parte di tale Albo.
L'assemblea dei benefattori nomina, con voto a maggioranza semplice, espresso anche con mezzi di telecomunicazione, ii consigliere riservato ai benefattori di cui alla lettera C) dell'art 7 del presente statuto e ii membro dell'organo di controllo di cui al successivo art. 11, senza poteri di revoca.
I pazienti iscritti alla sezione speciale dell'albo, riuniti in assemblea, provvederanno alla designazione, senza poteri di revoca, del consigliere loro riservato dalla stessa lettera c) dell'art 7.
AMMINISTRAZIONE
ART. 6
Gli organi della Fondazione sono:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- il Presidente Onorario;
- il Comitato Tecnico Scientifico
- l'Organo di controllo.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 7
La Fondazione e amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri.
La sua composizione sarà la seguente:
- i Consiglieri a vita in persona dei Signori Roberto Nappi, Giuseppe Gualdino Accroglianò e Giorgio Sandrini . Ciascun Consigliere a vita ha facoltà, con ii gradimento degli altri consiglieri a vita, di designare, alla carica di consigliere, in sua vece, altra persona o rappresentante legale di ente e cosi in perpetuo. Qualora ii Consigliere a vita decaduto non abbia provveduto alla designazione di cui sopra, vi provvederanno i Consiglieri a vita superstiti, con decisione unanime;
- ii Presidente Onorario, nominato ai sensi dell'art.10;
- quattro consiglieri nominati rispettivamente:
-uno dai Benefattori, con deliberazione comune adottata a maggioranza;
-uno designato dal Presidente del CIRNA, sentito il Rettore dell'Università di Pavia, anche nella sua veste di Presidente della Fondazione IRCCS C.Mondino, scelto prioritariamente tra persone particolarmente esperte nel campo dell'informatica e della comunicazione digitale;
-uno designato dai pazienti aderenti all'Al.Ce e iscritti in una apposita sezione dell'Albo dei Benefattori; dalle Associazioni Pazienti che ricevono ii supporto di CIRNA con titolo di priorità per Alleanza Cefalalgici e scelto tra i membri delle Associazioni medesime
-uno proposto dai Responsabili dei gruppi di attività del CIRNA. dal Presidente del Comitato Scientifico.
Costituirà titolo di priorità nella scelta l'appartenenza ad Enti Pubblici o Privati con cui la Fondazione ha collaborato e collabora, con particolare riferimento alle Università degli Studi di Pavia e Roma La Sapienza ,e per quanto riguarda gli Enti privati l'IRCCS C.Mondino di Pavia.
I membri de! Consiglio di Amministrazione sub a) e b) restano in carica a vita, i membri sub c) restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il Consiglio d'Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con la presenza dei membri sub lett. a) e b) del secondo comma del presente articolo.
Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla cooptazione di un nuovo membro, che resterà in carica sino alla scadenza del triennio. Per i consiglieri a vita si procederà secondo quanto previsto nella lettera sub a).
II Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente, su proposta e con il gradimento dei membri sub a) de! secondo comma del presente articolo, ed il Vice Presidente.
COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 8
Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per ii raggiungimento degli scopi statutari.
II Consiglio di Amministrazione può altresì delegare, in tutto o in parte, i suddetti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad uno o più dei suoi membri, sia congiuntamente che disgiuntamente.
Redige e approva ii bilancio di previsione di tipo economico e la relativa relazione corredata dalla relazione e dal parere dell'organo di controllo entro ii mese di ottobre di ciascun anno, redatto secondo le vigenti norme.
Entro il mese di maggio di ciascun anno redige ed approva con le modalità di cui al precedente comma, ii bilancio consuntivo. Tale termine può essere prorogato al 30 giugno quando particolari motivi lo rendano necessario.
I bilanci approvati vengono trasmessi agli organi di controllo secondo le vigenti norme.
II Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare modifiche allo statuto.
II Consiglio di Amministrazione può altresì 1) attribuire parte dei propri poteri a un Consigliere Delegato; 2) autorizzare ii Presidente a nominare un Procuratore per il compimento di determinati atti e/o di categorie di atto; i poteri del consigliere delegato e dei procuratori saranno precisati nella delibera di autorizzazione.
II Consiglio di Amministrazione inoltre nomina il Direttore scientifico, che partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo, e su sua proposta i membri del Comitato Tecnico Scientifico.
II Consiglio di Amministrazione potrà nominare infine ii Direttore Generale, su proposta del Presidente ,delle figure tecniche ,con un massimo di tre, che parteciperanno alle riunioni del Consiglio con voto consultivo, e il Segretario-Tesoriere e ne determina le rispettive attribuzioni e funzioni.
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 9
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci e tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno; viene anche convocato su richiesta scritta, diretta al Presidente, di almeno due componenti. Il Presidente, dovrà provvedere alla convocazione entro un mese dalla richiesta. La convocazione avviene senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. La convocazione dovrà indicare gli argomenti posti al l'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni, che deve essere palese, occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio viene redatto processo verbale su apposito libro e tale verbalizzazione deve essere sotto scritta dal Presidente e dal Segretario, che all'occorrenza può essere sostituito da un Consigliere. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.
PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - PRESIDENTE ONORARIO
ART. 10
Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno, ai sensi dell'art. 7. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, che rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e determina gli oggetti da inserire nel l'ordine del giorno, sovrintende al regolare funzionamento della Fondazione, vigila sull'attività degli uffici e dei servizi, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, esercita tutte le funzioni de mandategli dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Il Presidente autorizza impegni di spesa nei limiti annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sui capitoli di bilancio. Nei casi di urgente necessità adotta, sotto la propria responsabilità, gli atti deliberativi di competenza del Consiglio di Amministrazione necessari per non compromettere il funzionamento dell'Ente, con esclusione di quelli riguardanti modifiche statutarie, bilanci e regolamenti, e li sottopone al l'esame del Consiglio medesimo nella prima sua riunione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente Onorario della Fondazione è nominato dai Consiglieri a vita con deliberazione adottata a maggioranza, con funzione di garanzia istituzionale della serietà, dell'onorabilità e del prestigio della Fondazione, scelto tra persone che si siano distinte per qualità professionali e morali nei settori di attività della Fondazione. Il Presidente onorario resterà in carica a vita ed è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione.
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
ART. 11
Il Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione "CENTRO ITALIANO per la RICERCA nelle NEUROSCIENZE APPLICATE ETS" e nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta de! Direttore Scientifico che lo presiede.
I componenti restano in carica durante tutto il mandate de! Direttore scientifico.
Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce su convocazione de! Direttore Scientifico.
Ha il compito di formulare pareri consultivi e di supporto sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione, con particolare riguardo a quelli di carattere scientifico.
ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
ART. 12
L'Assemblea dei Benefattori noMina un organo di controllo monocratico ai sensi dell'art.30 de! DLGS 117/2017. Al componente dell'organo si applicano le disposizioni di cui all'art 2399 e deve essere scelto tra i soggetti di cui all'art. 2397 de! codice stesso.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e cantabile e sul corretto funzionamento. Esse esercita inoltre anche ii controllo cantabile nel caso in cui non sia nominate un soggetto incaricato della revisione contabile.
L'organo di controllo esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7,8 del DLGS 117/2017, ed attesta che ii bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art 14 dello stesso decreto legislativo.
Esso può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.
Qualora vengano superati i limiti di cui all'art 31 del DLGS 117/2017 l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.
ESERCIZIO FINANZIARIO
ART. 13
L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e si chiude con il 31 dicembre di ciascun anno.
NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 14
All'atto della costituzione i fondatori procedono alle nomine degli organi statutari. In occasione di ogni modificazione statutaria che comporti un’alterazione della composizione degli organi statutari, si provvederà alla nuova nomina degli stessi.
SCIOGLIMENTO
ART. 15
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione "Centro italiano di Ricerche Neurologiche Avanzate ETS" ii patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore, di cui all'art 45 , comma 1 del Decreto Legislative n. 117 de! 3 Luglio 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di recezione della richiesta che la Fondazione e tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r secondo le disposizioni previste dal Decreto legislative 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali ii parere si intende reso positivamente.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.
RINVIO
ART. 16
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile.